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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1953, n. 451

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 agosto 1953, n. 588 (in G.U. 22/08/1953, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-6-1953
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
con  forza  di  legge  per  disciplinare gli esami delle sessioni del
corrente anno nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
col Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Le  norme  sugli  scrutini  e  gli  esami nelle scuole secondarie e
artistiche,  contenute  nel  decreto-legge  24  giugno  1952, n. 649,
convertito  in  legge  con  la  legge  25  luglio 1952, n. 1059, sono
richiamate  in  vigore per l'anno scolastico 1952-53, con le seguenti
modificazioni:
    L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    "Nelle  province  di Bolzano e Gorizia i membri della Commissione
per esami in lingua tedesca e in lingua slovena possono essere scelti
anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento
nelle   scuole  secondarie  superiori  statali,  purche'  forniti  di
laurea".
  L'art. 6 e' sostituito dai seguente:
  "E'  data  facolta'  al  presidente  di  aggregare alla Commissione
giudicatrice,  scegliendoli  preferibilmente  fra  gli  insegnanti di
ruolo, membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per
  l'accertamento   della   preparazione   dei  candidati  in  materie
  speciali".
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
nello  stesso  giorno sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Napoli, addi' 21 giugno 1953

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1953
  Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 62. - PALLA