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LEGGE 16 aprile 1953, n. 320

Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-5-1953
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a disporre la
revisione delle posizioni individuali degli insegnanti degli istituti
e  scuole  di  istruzione  tecnica,  la  cui  nomina,  avvenuta senza
concorso  ai  sensi  dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889,
sia stata proposta per l'annullamento a norma del decreto legislativo
luogotenenziale  7  settembre  1945,  n.  687,  ed  a provvedere alla
conferma  in  ruolo  di  quelli  di  essi che, su conforme parere del
Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione, siano riconosciuti
dotati  della preparazione e della capacita' necessaria per ricoprire
le cattedre per cui la nomina fu disposta.