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LEGGE 9 aprile 1953, n. 318

Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-5-1953
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  autoveicoli  appartenenti  alle  Amministrazioni  dello  Stato
devono  avere  nella  parte  posteriore  una  targa,  nella  quale e'
impresso  in modo chiaramente visibile lo stemma della Repubblica con
la dicitura "Servizio di Stato".
  L'applicazione della targa dovra' effettuarsi entro e non oltre sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.