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LEGGE 11 aprile 1953, n. 309

Modificazioni all'art. 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-5-1953
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  quarto comma dell'art. 31 della legge 25 luglio 1952 n. 991, e'
cosi' modificato alle lettere b), c) e d):
    " b) lire cinquecento milioni all'Azienda di Stato per le foreste
demaniali per gli scopi di cui agli articoli e 7;
    " c) lire cinquecento milioni per l'esecuzione di opere pubbliche
di  bonfica  montana  di  cui  agli articoli 19 e 20, ivi compresa la
pronta  riparazione  delle ferite al rivestimento vegetale protettivo
causate da nubifragi e da valanghe;
    "  d)  lire  due  miliardi  per  la  concessione  di contributi e
concorsi  di  cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di
cui all'art. 18".