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LEGGE 9 aprile 1953, n. 307

Norme sulla riscossione delle rette di spedalità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1963)
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Testo in vigore dal: 22-5-1953
al: 30-6-1962
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948,
n.  36,  recante  norme  sulla riscossione delle rette di spedalita',
sono  richiamate  in  vigore  con  decorrenza 1 gennaio 1953 ed hanno
effetto  fino  al  30 giugno 1957, con le aggiunte e le modificazioni
disposte dalla presente legge.