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LEGGE 4 aprile 1953, n. 261

Modificazioni all'imposta di registro, relativamente ai regime fiscale delle cessioni di credito dei mutui e degli appalti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-5-1953
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  testo  dell'art.  4  della  tariffa,  allegato  A alla legge di
registro  approvata  con  regio  decreto  30  dicembre 1923, n. 3269,
modificato  dal  regio  decreto-legge  9  maggio  1935,  n.  606,  e'
sostituito dal seguente:
    a)  cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti e retrocessione
di crediti, lire 1,50 per cento;
    b)  cessioni  pro-soluto  e pro-solvendo di crediti, stipulate in
relazione  alle  operazioni di cui alla lettera b) dell'art. 28 della
presente tariffa, lire 0,50 per cento;
    c)  cessioni pro-soluto e pro-solvendo di annualita' o contributi
governativi  e  di  enti  pubblici nonche' di crediti verso pubbliche
amministrazioni,  stipulate  in relazione alle operazioni di cui alla
lettera c) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,25 per cento.
  Nota.  -  L'imposta si applica a norma degli articoli 26 e 52 della
legge.
  Per l'applicabilita' delle minori aliquote di cui alle lettere b) e
c)  e'  necessario  che  nell'atto di cessione siano specificatamente
indicate  le  operazioni  in  relazione alle quali e' stipulato e che
l'efficacia  della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni.
Le  dette  aliquote  si  applicano  all'intero  ammontare dei crediti
ceduti  anche  se superiore a quello delle operazioni cui la cessione
si riferisce.