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LEGGE 27 marzo 1953, n. 259

Aumento dei soprassoldi di medaglie al valore militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-4-1953
al: 26-4-1961
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  soprassoldi  annessi alle medaglie al valor militare assumono la
denominazione  di  "assegni"  e  sono stabiliti nelle seguenti misure
annue:
    lire 5.000 per la medaglia di bronzo;
    lire 12.500 per la medaglia d'argento;
    lire 40.000 per la medaglia d'oro.