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LEGGE 27 marzo 1953, n. 245

Modificazione di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-5-1953
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dall'esercizio  finanziario  1952-53, e' autorizzata la
concessione a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma
di  un  contributo  annuo  di  lire 60.000.000, da destinare per lire
50.000.000 alla lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per lire
10.000.000 alla lotta contro le malattie veneree.