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LEGGE 21 marzo 1953, n. 230

Termini per la presentazione delle domande per conseguire la ricostruzione a carico dello Stato dei beni di proprietà degli enti locali, degli edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza ed assistenza, danneggiati o distrutti dagli eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-5-1953
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  aventi  titolo  per  conseguire  i  benefici di cui ai decreti
legislativi  27  giugno  1946,  n.  35  e  29  maggio  1947,  n. 649,
ratificati  con  la  legge 10 agosto 1950, n. 784, debbono presentare
all'Ufficio  del  genio civile competente entro sei mesi dall'entrata
in  vigore  della  presente legge, a pena di decadenza, una relazione
illustrativa  dei  lavori  da eseguire, con l'indicazione della spesa
prevista,  tanto  se  intendano  che all'esecuzione dei lavori stessi
provveda direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici quanto se
intendano invece eseguirli in concessione.
  Analoga  denunzia  debbono  effettuare  entro lo stesso termine gli
enti   pubblici   locali,  pena  la  decadenza  dal  beneficio  della
ricostruzione  ai  sensi dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n.
1543.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 marzo 1953

                               EINAUDI

                                               Da GASPERI - ALDISIO -
ZOLI - PELLA - VANONI
- FANFANI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI