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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 109

Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 4-4-1953
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  dell'art.  12  del  regio decreto-legge 20 luglio
1934,  n.  1302,  convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali
risultano  modificate dall'art. 6 della legge 21 aprile 1949, n. 185,
riguardanti  la  concessione di indennita' di volo al personale della
Aeronautica, sono estese al personale militare e civile dell'Esercito
e della Marina che compia nell'interesse del servizio, voli comandati
dai competenti enti dell'Esercito e della Marina.