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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 108

Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 4-4-1953
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411,
convertito  in  legge  con  la  legge  17  maggio  1938, n. 886, e le
successive  modificazioni  concernenti  il  trattamento di quiescenza
spettante  agli ufficiali delle categorie in congedo, sono estese, in
quanto applicabili, al personale ecclesiastico dei ruoli "ausiliario"
e "di riserva".