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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 90

Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-3-1953
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945
mediante  trasferimenti  di  immobili  con atto tra vivi o a causa di
morte  sono rivalutate di sedici volte, a richiesta, dei beneficiari,
alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.