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LEGGE 15 febbraio 1953, n. 77

Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-3-1953
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottufficiali,  le  guardie  scelte e le guardie del Corpo degli
agenti di custodia possono ottenere licenze straordinarie per uno dei
seguenti motivi:
    a) per la morte di uno dei genitori o della moglie o di un figlio
avvenuta da meno di un mese;
    b) per motivi di salute.