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LEGGE 31 gennaio 1953, n. 41

Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-3-1953
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di
titolare,  per  il  conferimento  degli  incarichi provvisori e delle
supplenze  d'insegnamento  nelle  scuole  elementari  statali e per i
trasferimenti  per domanda, dei maestri di ruolo sono rispettivamente
costituite  ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli
cumenti degli aspiranti e di formare le graduatorie.
  Ciascuna  commissione  e'  nominata  dal  provveditore agli studi e
composta  di  un  funzionario  del  Provveditorato,  di  un ispettore
scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande
degli   aspiranti  superino  le  novecento,  si  nominano  altri  due
commissari  scelti  fra  i  direttori  didattici  o i maestri e cosi'
successivamente  di  seicento  in seicento domande. Non si aggiungono
commissari oltre le duemilasettecento domande.
  Le   graduatorie   formate   dalle   commissioni   sono  sottoposte
all'approvazione del provveditore agli studi.