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LEGGE 20 dicembre 1952, n. 2385

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento della imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-12-1952
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge n. 1323 del 30 ottobre
1952,  concernente  un  nuovo sistema di accertamento dell'imposta di
fabbricazione sugli oli di semi, con le seguenti modificazioni:
    Dopo il quarto comma dell'art. 1 e' aggiunto il seguente:
    "I  panelli,  anche  se  sfarinati,  destinati a disoleazione con
solvente  sono soggetti al pagamento della imposta sulla quantita' di
olio ricavabile, determinata analiticamente. Nel caso che i panelli e
i relativi sfarinati siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli
stabilimenti  di  produzioni  degli  oli  di  semi,  ed  ottenuti per
pressione,  e  siano  inviati  con  bolletta  di  accompagnamento per
ulteriore  disoleazione  con  solvente  in  altri stabilimenti, sulla
quantita'  di  olio  ricavata e' dovuta l'imposta in misura pari alla
differenza tra la resa a solvente e quella a pressione".
  Alla tabella A, annessa al decreto, le rese in olio greggio per 100
chilogrammi   di  vinaccioli  stabilite  in  chilogrammi  12  per  la
estrazione  con  solvente  ed  in  chilogrammi  8  per l'estrazione a
pressione,  sono  rispettivamente  sostituite  in  chilogrammi  13  e
chilogrammi 9.