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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1127

Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-9-1952
al: 6-7-1955
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    La   Camera   dei  deputati  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione
degli studenti delle scuole secondarie.
  Il  Centro" ha personalita' giuridica di diritto pubblico, sotto la
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.