stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1008

Norme a favore degli alto-atesini rioptanti per la cittadinanza italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-8-1952
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Negli  articoli  che  seguono  sono  indicati  con  il  termine  di
rioptanti  coloro  che  essendo  cittadini  italiani  optarono per la
cittadinanza germanica in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed
agli  accordi  italotedeschi  del  1939  e  degli anni seguenti e che
abbiano  conservato  o riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi
del decreto legislativo 2 febbraio 1918, n. 23.