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LEGGE 1 luglio 1952, n. 701

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-7-1952
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  canoni  in  danaro  di  enfiteusi costituite anteriormente al 28
ottobre  1941  sono  aumentati  a  sedici  volte l'ammontare dovuto a
quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata
in vigore della presente legge.
  La  misura  dell'aumento  e' ad otto volte per i canoni enfiteutici
stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di
uso civico.