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LEGGE 13 giugno 1952, n. 693

Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-7-1952
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti  di  appalto  delle esattorie comunali e consorziali e
delle  ricevitorie  provinciali  delle  imposte dirette nonche' delle
tesorerie  comunali  e  provinciali  per  il  decennio 1943-1952 sono
prorogati  al 31 dicembre 1953: le cauzioni prestate a garanzia delle
singole  gestioni  sono  estese a garantire i contratti anzidetti per
tutto il periodo della, proroga.
  Per  l'anno  1953  si applica lo stesso aggio gia' stabilito per il
1952 a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 143.
  Il  nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle
imposte  dirette  avra' inizio col 1 gennaio 1954 e terminera' con il
31 dicembre 1963.