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LEGGE 5 aprile 1952, n. 341

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-5-1952
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e' ratificato con la
seguente modificazione:
    Art. 9. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "La   disposizione   dell'art.   13,   primo   comma,  del  regio
decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilita'
all'imposta   sull'entrata  dei  passaggi  di  merci  fra  una  ditta
produttrice  ed  i  propri  negozi  e  spacci  di  vendita diretta al
pubblico,  e'  applicabile  anche  all'ipotesi  di negozi e spacci di
vendita  diretta  al  pubblico  gestiti  da  intermediari,  ancorche'
appartenenti a questi ultimi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 aprile 1952

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - VANONI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI