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LEGGE 22 febbraio 1952, n. 99

Modificazioni alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-3-1952
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dal  1  luglio  1950  la  misura  delle  indennita'
giornaliere previste dal primo comma dell'art. 8 del regio decreto 25
novembre  1937,  n.  2360, e' elevata a lire 150 per i reggenti di un
ufficio  locale  marittimo,  e  a  lire  80  per  i  reggenti  di una
delegazione di spiaggia.