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LEGGE 10 gennaio 1952, n. 3

Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-1-1952
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  delle  aziende  agricole  danneggiate  dalle alluvioni e
mareggiate  dell'estate  e  autunno  1951,  e'  autorizzata,  con  le
modalita'   e  nella  misura  di  cui  appresso,  la  concessione  di
contributi  in  conto  capitale  ed  il  concorso nel pagamento degli
interessi sui mutui contratti, ai fini del ripristino dell'efficienza
produttiva delle aziende medesime.