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LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1669

Sostituzione dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-2-1952
al: 20-11-1953
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 21 della legge 19  gennaio  1942,  n.  22,  gia'  modificato
dall'art. 1 del decreto  legislativo  23  gennaio  1948,  n.  46,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Il  Consiglio  di  amministrazione  a  nominato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e
la previdenza sociale e per il tesoro ed e' composto, oltre  che  dal
presidente, dai seguenti membri: 
    a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
    b) da due funzionari designati dal Ministro per il  lavoro  e  la
previdenza sociale; 
    c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro; 
    d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita' pubblica; 
    e) da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della  categoria,
designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a 
carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed in mancanza di 
    tale designazione dal Ministro per  il  lavoro  e  in  previdenza
    sociale; 
f) da due rappresentanti all'Ente, designati rispettivamente dal 
Ministro per ha grazia e giustizia e dal Ministro per  la  difesa  in
rappresentanza dei magistrati e del personale militare; 
    g) da due rappresentanti del personale dell'Ente,  designati  uno
dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario. 
  Il Consiglio  di  amministrazione  nomina  nel  suo  seno  un  vice
presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente  lettera
e). 
  I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951 
 
                               EINAUDI 
 
                                  DE GASPERI - RUBINACCI 
                                  - ZOLI - VANONI - 
                                  PACCIARDI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZOLI