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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1616

Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 12-2-1952
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  appartenenti  all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie
di  pubblica  sicurezza ed ai Corpo degli agenti di custodia, durante
il  periodo  di  ricovero  in  ospedali  o  in altri luoghi di cura e
durante le licenze di convalescenza per ferite o lesioni riportate in
servizio   e  per  causa  di  servizio,  continuano  a  percepire  la
indennita'  speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennita'
giornaliera di ordine pubblico.
  Le  stesse  norme  si  applicano  agli  appartenenti al Corpo della
guardia  di finanza, oltre che per la, corresponsione dell'indennita'
giornaliera   di   polizia   tributaria,  anche  agli  effetti  della
corresponsione  dell'indennita', supplementare giornaliera di polizia
tributaria  di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948,
n. 819.