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LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1599

Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-2-1952
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso
ricevute  dall'Amministrazione  centrale  del debito pubblico e dalle
Intendenze  di  finanza,  e'  dovuto al notaio o all'agente di cambio
autenticante,  il  diritto  di lire 5 per ogni 1000 lire del capitale
nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce.
  Tale  diritto  non puo' essere inferiore a lire 50, ne' superiore a
lire 1000.