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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1570

Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1952
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  di  ruolo  e  non di ruolo, addetto alle istituzioni
culturali  e  scolastiche  italiane e straniere all'estero, assunto a
norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:
    a)  lo  stipendio  e  gli  altri  assegni  di  carattere  fisso e
continuativo  previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia
diversamente disposto;
    b)  l'assegno  di  sede  con  le  sue  eventuali  maggiorazioni e
riduzioni;
    c)  le  indennita'  eventuali  che  gli possono spettare in forza
delle disposizioni contenute nella presente legge.