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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1997)
Testo in vigore dal: 27-9-1997
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1

  Le   acquaviti  debbono  essere  ottenute  dalla  distillazione  di
fermentati  di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in
buono  stato  di  conservazione, distillate in modo da eliminare ogni
gusto  sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze
fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297))
  Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo
finche'  non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui
ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.
  Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti
la classifica ai fini fiscali.