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LEGGE 20 novembre 1951, n. 1512

Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percette e di diritti su prodotti che si esportano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-1-1952
al: 28-3-1957
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto
dall'art.  3  della  legge  9  luglio  1922,  n.  1026,  e successive
modificazioni,  per il pagamento delle spese riguardanti restituzione
di  imposte  e tasse indebitamente percette e restituzioni di diritti
su prodotti che si esportano, e' elevato a lire 500 milioni.