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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1504

Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-1-1952
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il termine di cui all'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, e'
prorogato al 30 giugno 1952.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a chiunque e spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 novembre 1951

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - CAMPILLI -

                                              Visto,               il
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