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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1337

Applicazione al personale della magistratura dell'art. 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'art. 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1952
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  stabilire  l'anzianita' dei magistrati, ai fini dei concorsi e
degli  scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e
gradi  equiparati,  non si tiene conto dell'anticipo nella promozione
al  grado  ottavo  ottenuta a norma dell'art. 139, primo comma, prima
parte,  del  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento
giudiziario, e dell'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - ZOLI -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI