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LEGGE 20 novembre 1951, n. 1297

Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 21-12-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  anticipazioni  degli  Istituti di credito sui prodotti agricoli
volontariamente  conferiti  dai  produttori  per la utilizzazione, la
trasformazione  e  la  vendita  collettiva, effettuate dagli Istituti
stessi  agli  Enti  aventi  per  legge,  fra  i loro scopi, quello di
provvedere  alle  operazioni di ammasso volontario, sono garantite da
privilegio  legale  sul  prodotto  ammassato  e  sul ricavo della sua
vendita.
  La  medesima  disposizione  vale  per i prestiti occorrenti per far
fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente.
Tale  privilegio  segue  immediatamente  quelli  previsti  dal  n.  2
dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.
  Se  le  cambiali  rappresentative  del credito privilegiato vengono
girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.