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LEGGE 24 ottobre 1951, n. 1187

Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-12-1951
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono  ammessi  ai  corsi  delle  scuole  di  metodo per ottenere lo
speciale  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento o alla direzione
negli  istituti  dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei
titoli  di  studio  di  cui  all'art. 523 del regio decreto 26 aprile
1928,  n.  1297,  i  laureati  o  diplomati universitari di qualsiasi
disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Catania, addi' 24 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI