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LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1173

Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-12-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  durata  di  anni due dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,  l'Alto  Commissario  per  l'igiene  e  la  sanita'
pubblica,  di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, puo'
autorizzare  l'ammissione,  per  esami,  delle  infermiere volontarie
dell'Associazione  italiana della Croce Rossa che siano fornite della
licenza  delle  scuole  medie  inferiori  e che abbiano il diploma di
infermiere  volontarie da non piu' di cinque anni, al secondo anno di
corso presso le scuoleconvitto professionali per infermiere, previste
dall'art.  130  del  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
decreto  reale  27  luglio  1934,  n.  1265, per il conseguimento del
relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge
19 luglio 1940, n. 1098.