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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1134

Aumento della indennità per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-11-1951
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  funzionari  ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali,
sottufficiali,   graduati   e   militari   di  truppa  dell'Arma  dei
carabinieri  ed  ai  pari  grado  del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza,  che  prestano  servizio  di polizia di frontiera lungo la
linea  di  frontiera  terrestre, e' attribuita la seguente indennita'
mensile:

   funzionari di pubblica sicurezza.........     L.    3600
   ufficiali................................     L.    3600
   impiegati................................     L.    1800
   sottufficiali............................     L.    1500
   graduati e militari......................     L.    1100


  Qualora   trattisi   di  localita'  particolarmente  disagiate,  da
stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il
Ministro   per  il  tesoro,  la  indennita'  suddetta  potra'  essere
aumentata di un terzo.