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LEGGE 18 ottobre 1951, n. 1128

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-12-1951
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  giudiziari  sono ausiliari dell'ordine giudiziario.
Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi
e  dai  regolamenti,  quando  tali atti siano ordinati dall'autorita'
giudiziaria o richiesti dalle parti.