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LEGGE 3 ottobre 1951, n. 1126

Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1961)
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Testo in vigore dal: 20-11-1951
al: 10-3-1958
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' data  facolta'  al  Ministro  per  l'interno  di  effettuare  un
arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e  di  4500  guardie
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 
  La facolta', di cui al comma precedente e le analoghe  facolta'  di
arruolamenti ordinari, straordinari, temporanei o in  soprannumero  e
di richiami o trattenimenti in servizio di personale del Corpo  delle
guardie di pubblica, sicurezza, di  cui  alle  vigenti  disposizioni,
saranno  esercitate  in  modo  che  il  contingente  complessivo   di
ufficiali, sottufficiali,  graduati  e  guardie  del  Corpo  predetto
risulti contenuto nel limite massimo di 82.000 unita'. 
  Gli aspiranti all'arruolamento di cui al primo comma  del  presente
articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per
l'arruolamento nel Corpo delle guardie  di  pubblica  sicurezza.  Gli
aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio,
quali graduati, nelle Forze armate dello Stato,  per  un  periodo  di
almeno sei mesi. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/11/1951,  n.
267 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.