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LEGGE 22 agosto 1951, n. 1064

Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 30-10-1951
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari
di  truppa  volontari  dell'Esercito  (esclusi  quelli  dell'Arma dei
carabinieri),  della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati
al   termine   delle   ferme  o  rafferme  speciali  stabilite  dagli
ordinamenti  di  ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di
congedamento  pari,  per  ciascun  anno di servizio prestato, a venti
giorni dell'ultima paga percepita.
  Nei  confronti  del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per
comprovati  motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli
eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a
venti  giorni  dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o
rafferma  compiuto;  la  frazione  di un anno superiore a sei mesi si
calcola per un anno intero.
  Nei  casi  di  cattiva  condotta  abituale  o  di  rendimento molto
inferiore  al  normale,  il  premio  di congedamento e' ridotto dalla
meta' al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento.
  Nessun  premio  e'  dovuto  al personale prosciolto dalla ferma per
motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.