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LEGGE 30 luglio 1951, n. 961

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-10-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto  legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, e' ratificato con
la seguente modificazione:
    Art. 10. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Le  disposizioni del presente decreto hanno efficacia fino al 31
dicembre 1952".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Caprarola, addi' 30 luglio 1951

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - SCELBA -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI