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LEGGE 12 luglio 1951, n. 624

Assunzione degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo transitorio ordinario della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-8-1951
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assumere,
con  decorrenza 1 ottobre 1950, salvo le retrodatazioni previste, nei
posti   di  ruolo  transitorio  ordinario  delle  scuole  medie,  gli
insegnanti   di   lingua  straniera,  laureati,  ovvero  diplomati  a
conclusione   di   un  corso  di  studi  a  carattere  universitario,
appartenenti alle seguenti categorie:
    a)  vedove  di  guerra di cui al regio decreto 24 agosto 1942, n.
1091, e successive modificazioni;
    b)  gli  inclusi  nelle graduatorie dei vincitori di concorso per
cattedre  di  lingue  straniere  nelle scuole tecniche, riservati, in
forza  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 21
aprile  1947,  n.  373,  a perseguitati politici e razziali, a quanti
furono costretti ad espatriare, o furono, anche di fatto, impediti di
prendere  parte ai concorsi da un provvedimento governativo di cui ai
numeri da 1 a 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 21 aprile
1947, n. 373.