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LEGGE 10 luglio 1951, n. 541

Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-7-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  disposto  l'ammasso  del frumento di produzione nazionale 1951,
fino   alla   concorrenza   del  contingente  complessivo  che  sara'
stabilito,  all'inizio della campagna, dal Ministro per l'agricoltura
e per le foreste.