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LEGGE 29 maggio 1951, n. 539

Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-8-1951
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il
transito  ed  il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello
Stato, e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  contravvenzione  alle  disposizioni  della presente legge e'
punita  con  l'ammenda  da lire 5000 fino a lire 80.000, a carico del
comandante della nave.
  Quando  siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda
non  puo' essere minore di lire 50.000, ed e' sempre aggiunta la pena
dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 maggio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                  - SFORZA - PICCIONI
                                                           - PETRILLI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI