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LEGGE 18 maggio 1951, n. 333

Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-5-1951
al: 8-5-1952
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli
Enti  indicati  nell'art.  2 della legge stessa dovranno pubblicare i
piani  di  espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e il termine
indicato  all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' prorogato
al 31 dicembre 1952.