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LEGGE 4 maggio 1951, n. 306

Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1951
al: 10-4-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione
ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle
mutilazioni ed infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario,
si  effettua  applicando,  secondo  i  casi,  le  tabelle A, B, E e F
annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.