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LEGGE 2 aprile 1951, n. 226

Modificazione delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-5-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.   5  del  decreto  legislativo  20  febbraio  1948,  n.  62,
modificato  con  l'art.  1  della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, e'
sostituito dal seguente:
  "Il   diritto   erariale   sull'introito   lordo  degli  spettacoli
cinematografici,  comunque  e  dovunque dati al pubblico, anche se in
circoli o sale private, e' stabilito nella misura seguente:
    per  i  prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a
lire 60: 15 per cento;
    per  i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire
200: 50 per cento.
  Per  i  prezzi  intermedi il diritto erariale si calcola secondo la
seguente formula:

                             Y = 0,25 X

dove  X,  che  indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto
erariale, varia da 60 a 200".
  Salvo  il  disposto  dell'art.  3  della legge 21 dicembre 1948, n.
1440,  i  prezzi  che vengono richiesti per assistere agli spettacoli
cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare
frazione di lira.