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LEGGE 16 gennaio 1951, n. 154

Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1980)
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Testo in vigore dal: 5-4-1951
al: 9-5-1980
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  multe fisse e proporzionali previste dal primo e secondo alinea
dell'art.  9  della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal regio
decreto-legge  17  marzo  1927, n. 377, e dal decreto legislativo del
Capo  provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, sono unificate
ed aumentate come segue:
    multa fissa da lire 2000 a lire 30.000;
    multa  proporzionale da lire 1000 a lire 8000 per ogni ettogramma
o frazione di ettogramma di saccarina.