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LEGGE 7 febbraio 1951, n. 143

Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  della  legge  15  dicembre  1949,  n. 944, relative alla
determinazione   della  misura  dell'aggio  di  riscossione  per  gli
esattori delle imposte dirette, sono estese agli anni 1951 e 1952.
  Il  carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per
gli  anni  1951  e  1952 e' quello compreso nei ruoli in riscossione,
rispettivamente, negli anni 1950 e 1951.
  Il  termine per la presentazione delle domande di rescissione e' di
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno
1951,  e  del  30  settembre  1951,  per l'anno 1952. Tale termine e'
perentorio.