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LEGGE 22 febbraio 1951, n. 94

Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-3-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  costruzione  di  case  popolari  da  parte  di cooperative
costituite  fra  mutilati  ed  invalidi  di guerra muniti di pensione
vitalizia  di  guerra,  si  applicano  le  disposizioni contenute nel
titolo  XI della prima parte del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
La  pensione  vitalizia, dovra' essere documentata con riferimento al
momento dell'assegnazione dell'alloggio.