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LEGGE 4 gennaio 1951, n. 5

Soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-1-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   attribuzioni  previste  dalle  leggi  sulla  disciplina  della
produzione  e  del commercio dei combustibili liquidi sono esercitate
dal  Ministero  dell'industria  e  del commercio, salvo la competenza
delle altre amministrazioni.