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LEGGE 29 ottobre 1949, n. 901

Modificazione della tabella B allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-12-1949
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ferma  restando l'assegnazione complessiva di ventiquattro posti ai
gradi  8°, 9° e 10°, nella tabella B, allegata al decreto legislativo
12  marzo  1948,  n.  804,  il  numero  dei  posti assegnati in detta
tabella, per i singoli gradi predetti, e' modificato come appresso:

    Grado 8° - Ispettore principale . . . . . . n. 15
      " 9° - Ispettore . . . . . . . . . . . " 7
      " 10° - Ispettore aggiunto . . . . . . . " 2

  Alla  spesa  relativa  a tale modificazione sara' provveduto con lo
stanziamento   gia'  iscritto  al  capitolo  n.  60  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario 1948-40.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed
ha effetto dal 1 luglio 1948.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
PELLA - SCELBA -
PACCIARDI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI