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LEGGE 29 luglio 1949, n. 531

Maggiorazione del sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-9-1949
al: 18-2-1953
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  sussidio  dello  Stato  per  la  ricostruzione  dei  fabbricati
distrutti  o  danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso
e'  maggiorato  nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto
dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.
  Tale  maggiorazione  si applica, ai sussidi concessi o da concedere
per  lavori  che  alla  data  di  entrata in vigore del detto decreto
legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.